Il lavoratore già licenziato per mancato superamento della prova non può essere riassunto in un nuovo impiego pubblico
Con Deliberazione n. 15 del 5 febbraio 2020, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, ha affermato che non può accedere al pubblico il lavoratore precedentemente destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova.
IL CASO- Un Ufficio scolastico sottoponeva al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti il decreto di conferimento dell’incarico di dirigente scolastico ad una professoressa, già destinataria di una risoluzione unilaterale di un precedente rapporto di lavoro pubblico per il mancato superamento del periodo di prova. Il licenziamento era motivato sulla dimostrata incapacità della lavoratrice di gestire serenamente i rapporti con le diverse componenti interne ed esterne all’Istituzione scolastica nell’espletamento del suo ruolo dirigenziale.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Corte dei Conti ha affermato che:
- non possono accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
- alla dispensa per persistente insufficiente rendimento va equiparata quella per mancato superamento del periodo di prova, poiché entrambi gli istituti rispondono all’esigenza di tutelare la funzionalità e l’assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione;
- l’importanza del periodo di prova nel pubblico impiego è dimostrata dalla circostanza per cui, per valutare adeguatamente il rendimento professionale del vincitore del concorso, questa è obbligata ad inserire nel contratto di lavoro un patto di prova con una durata più estesa rispetto ai rapporti di natura privatistica.
Sulla scorta di tanto la Corte ha ritenuto che il conferimento di un incarico dirigenziale – come quello per cui la professoressa era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova – fosse lesivo del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione.
Il testo completo della decisione: Corte dei Conti, Sezione regionale Emilia-Romagna, Deliberazione n. 15 del 2020