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Impianti di videosorveglianza: il consenso del lavoratore non può sostituire l’accordo sindacale

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Impianti di videosorveglianza: il consenso del lavoratore non può sostituire l’accordo sindacale

Con Sentenza n. 1733 del 17 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione penale, Sez. Terza, ha affermato che il consenso del lavoratore all’installazione di un impianto di videosorveglianza non costituisce un’esimente della responsabilità penale del datore in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali.

IL FATTO- Un imprenditore veniva ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e condannato al pagamento di un’ingente ammenda per aver installato un sistema di videosorveglianza, idoneo a controllare l’attività dei lavoratori, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali. Questi ricorreva, dunque, innanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo di aver omesso il confronto con i sindacati sul punto, in quanto già in possesso di un consenso all’installazione rilasciato per iscritto da parte di tutti i dipendenti.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione penale, confermando la pronuncia di prime cure, ha affermato che:

  • la fattispecie incriminatrice prevista dal citato articolo 4 viene integrata anche quando, in mancanza di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di un provvedimento autorizzativo da parte dell’Autorità amministrativa, l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di controllare a distanza l’attività dei dipendenti sia stata autorizzata per iscritto da tutti i lavoratori; 
  • la volontà del legislatore è quella di affidare l’assetto della regolamentazione degli interessi in gioco alle rappresentanze sindacali ovvero ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i dipendenti possano autonomamente provvedervi, essendo questi i soggetti deboli del rapporto di lavoro;
  • l’indiscutibile forza economico-sociale del datore rispetto a quella del lavoratore rappresenta la ragione per cui la procedura sindacale dev’essere ritenuta inderogabile, potendo essere sostituita esclusivamente dall’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. in caso di mancato accordo.

Sulla scorta di tali principi, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

Il testo completo della decisione: Cassazione penale, Sez. Terza, Sentenza n. 1733 del 2020

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