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ll lavoratore reintegrato in una mansione inferiore a quella antecedente al licenziamento deve essere risarcito

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ll lavoratore reintegrato in una mansione inferiore a quella antecedente al licenziamento deve essere risarcito

Con Ordinanza n. 6750 del 10 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il lavoratore che venga reintegrato in una mansione inferiore rispetto a quella ricoperta prima del licenziamento dichiarato illegittimo, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dal demansionamento.

IL FATTO- Un lavoratore licenziato illegittimamente ricorreva giudizialmente, innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del demansionamento, consistente nel non essere stato reintegrato nella posizione direttiva precedentemente rivestita, bensì in quella inferiore.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte ha affermato, in via preliminare, che il lavoratore che intenda ottenere il risarcimento del danno biologico, a causa della mancata reintegra nella posizione occupata prima dell’illegittima irrogazione del licenziamento, è tenuto a fornire la prova: a) dell’inadempimento datoriale; b) della malattia conseguentemente contratta; c) della dipendenza di quest’ultima dal demansionamento subito.

Per i Giudici di legittimità, infatti:

  • qualora il dipendente riesca ad assolvere al predetto onere probatorio, questi avrà diritto al riconoscimento del ristoro del danno biologico, che dev’essere posto interamente in capo al datore quando la relativa quantificazione non arrivi al 6% (superata tale soglia, invece, l’invalidità sarà indennizzabile da parte dell’INAIL);
  • diversamente, qualora il dipendente non riesca a dimostrare che la condotta datoriale è stata di ostacolo alla progressione della propria carriera o alla realizzazione delle proprie aspettative lavorative, non sarà risarcibile anche il danno alla professionalità.

Ritenendo che il lavoratore avesse assolto tale onere probatorio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6750 del 2020

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