Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Patto di prova, illegittimo prevederlo per due contratti consecutivi

  /  Giurisprudenza   /  Patto di prova, illegittimo prevederlo per due contratti consecutivi

Patto di prova, illegittimo prevederlo per due contratti consecutivi

 Con Ordinanza n. 6633 del 9 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che l’inserimento del patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le parti aventi ad oggetto identiche mansioni, non può essere giustificato dalla diversa collocazione geografica della sede aziendale.

IL FATTO- Una lavoratrice impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento che le era stato irrogato per mancato superamento del periodo di prova.
A fondamento di tale domanda, questa deduceva che il patto fosse stato illegittimamente apposto al contratto di lavoro firmato con la società datrice, dal momento che, per le stesse mansioni, la lavoratrice aveva superato la prova contenuta nei contratti a termine precedentemente stipulati con il datore. Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso, così come la Corte d’Appello: pertanto, la società datrice ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sostenendo che poiché la sede dove la dipendente aveva svolto l’ultima attività fosse distante oltre mille chilometri dagli uffici della precedente assegnazione, la diversa collocazione geografica giustificava la necessità di una nuova sperimentazione delle capacità della lavoratrice.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato:

  • in via preliminare che il patto di prova, in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, è ammissibile solo allorquando risponda alla finalità di saggiare la reciproca convenienza alla continuazione del nuovo rapporto, essendo possibile che nel tempo intervengano molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute;
  • tale condizione non è, dunque, ammissibile non solo se l’intervallo intercorso tra i vari contratti è breve, ma anche se gli stessi sono inerenti allo stesso settore produttivo.

Ritenendo la sussistenza, nella specie, di entrambe le circostanze, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6633 del 2020

css.php