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Legittimo il licenziamento del lavoratore che importuna le colleghe nella chat aziendale

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Legittimo il licenziamento del lavoratore che importuna le colleghe nella chat aziendale

 Con Sentenza n. 439 del 4 marzo 2020, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che aveva importunato ripetutamente le colleghe tramite la chat aziendale interna, risultando tale comportamento lesivo del vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al competente Tribunale, il licenziamento disciplinare che gli era stato irrogato a causa dei continui e sgraditi approcci ed inviti rivolti a due delle sue colleghe con il persistente inoltro di messaggi attraverso il sistema di comunicazione aziendale interno e tramite SMS. Il Tribunale accoglieva le doglianze del lavoratore e la società impugnava la decisione innanzi alla competente Corte d’Appello.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Corte d’Appello, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato le difese del lavoratore che affermava di aver rivolto dei semplici inviti alle colleghe per pura galanteria.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, tali dichiarazioni erano state ampiamente contraddette dalle risultanze istruttorie, da cui era emerso che la condotta tenuta dal ricorrente avesse indotto un tale stato di ansia nelle colleghe che queste avevano mutato le loro abitudini sul posto di lavoro. Tal comportamento, dunque, perpetrato tra l’altro mediante l’illecito utilizzo di uno strumento aziendale (la chat interna) non avrebbe potuto che ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.

Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo che il provvedimento espulsivo era anche suffragato dal fatto che questi avesse manifestato anche un profondo disinteresse per il turbamento ed il disagio provocato alle colleghe.

Il testo completo della decisione: Corte Appello Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 439 del 2020

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