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Impiego di personale non formato: il datore di lavoro è responsabile ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

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Impiego di personale non formato: il datore di lavoro è responsabile ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

Con Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione penale, Sez. Quarta, ha affermato che la società che per conseguire una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa realizza una politica lesiva delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro è responsabile ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

IL FATTO- Un lavoratore, che aveva subito un grave infortunio a causa del ribaltamento di un muletto che stava guidando, adiva il Tribunale competente che condannava penalmente il titolare della società datrice ed il capocantiere, nella qualità di preposto, per violazione della disciplina antinfortunistica. Inoltre, la società veniva anche riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo (di cui al D.Lgs. 231/2001) per aver impiegato nelle operazioni con mezzi meccanici un solo lavoratore in luogo di due, di cui solo uno con una qualifica specializzata e l’altro non formato.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che:

  • in via preliminare, gli elementi dell’interesse e del vantaggio dell’Ente datore, necessari per l’integrazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono alternativi e concorrenti tra loro;
  • nel merito, che in tema di responsabilità amministrativa derivante dal reato di lesioni personali per violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’Ente datore nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. 

Ad avviso del Collegio il vantaggio dell’Ente datore, da intendersi nel mancato decremento patrimoniale, si configura anche in presenza di condotte volte a risparmiare sul costo del lavoro e sulle attività di formazione del personale, come quella rinvenibile nel caso di specie, in cui l’azienda aveva utilizzato un numero di lavoratori minore di quello necessario senza fornire loro l’adeguata formazione. Pertanto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della società confermando la responsabilità della stessa ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Il testo completo della decisione: Cassazione penale, Sez. Quarta, Sentenza n. 3731 del 2020

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