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Il Jobs Act non si applica ai contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015

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Il Jobs Act non si applica ai contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015

Con Sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che ai contratti a tempo determinato convertiti dopo il 7 marzo 2015 per nullità del termine non si applica il Jobs Act 

IL FATTO- Un lavoratore, assunto con contratto a termine convertito a tempo indeterminato dopo la data del 7 marzo 2015 impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento per giusta causa che gli era stato irrogato, chiedendo la reintegra ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La società datrice nel costituirsi in giudizio si difendeva sostenendo l’applicabilità della disciplina prevista, in caso di recesso, dal c.d. Jobs Act a tutte le ipotesi di conversione giudiziale del rapporto di lavoro a tempo determinato intervenute dopo l’emanazione del D.Lgs. 23/2015. Il Tribunale di prime cure accoglieva le doglianze del lavoratore, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado.

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che:

  • il D.Lgs. 23/2015 in materia di tutele crescenti non può che ritenersi applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti successivamente alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della normativa;
  • in tale categoria non possono certamente rientrare i lavoratori il cui contratto a termine, stipulato prima del marzo del 2015, sia stato convertito giudizialmente dopo tale data, in quanto a seguito della sentenza che accerti la nullità della clausola appositiva del termine la conversione del contratto ha effetti retroattivi e, dunque, opera a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Ad avviso del Collegio, infatti, una diversa interpretazione comporterebbe un’evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente assunti a tempo determinato prima della citata data che abbiano ottenuto la conversione del rapporto. Sulla scorta di tanto, dunque, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal datore.

Il testo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 823 del 2020

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