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Il reato commesso prima dell’assunzione può comportare il licenziamento

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Il reato commesso prima dell’assunzione può comportare il licenziamento

Con Sentenza n. 3076 del 10 febbraio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il  reato commesso da un dipendente antecedentemente al rapporto di lavoro può legittimare il licenziamento se la condotta criminosa sia tale da ledere il vincolo fiduciario.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento per giusta causa che gli era stato irrogato conseguentemente ad una sentenza di condanna in sede penale per esser stato coinvolto in un giro di evasione internazionale.A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduceva che il reato non avesse alcuna attinenza con le mansioni svolte, poiché compiuto prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. In primo e secondo grado venivano accolte le doglianze del dipendente in merito all’illegittimità del licenziamento.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato in via preliminare che solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso possa integrare una responsabilità disciplinare del dipendente, atteso che che nel periodo antecedente l’assunzione non si configura neppure un obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che alcune condotte costituenti reato poste in essere prima dell’instaurazione del rapporto possono integrare la giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, a seguito di una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto che in concreto, incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario.

Ai fini della legittimità di un licenziamento irrogato in caso di reato commesso prima dell’assunzione del lavoratore, dunque, la Corte ha affermato che l’illiceità della condotta del lavoratore non debba essere rapportata alla responsabilità disciplinare, dovendo invece tenersi in considerazione quanto il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice possa incidere, in concreto, sul rapporto fra datore e dipendente.

Sulla scorta di tanto, ritenendo leso il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, la Corte ha accolto il ricorso della società.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3076 del 2020

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