Storno di dipendenti: quando è concorrenza sleale?
Con Ordinanza n. 3865 del 17 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che non integra la condotta di concorrenza sleale lo storno di alcuni lavoratori passati alle dipendenze di un’impresa competitor che offra condizioni lavorative migliori.
IL FATTO- Una nota società, a seguito dello storno di alcuni dipendenti addetti all’area commerciale ad opera di un’impresa competitor in grado di offrire a questi ultimi una migliore retribuzione ed una sistemazione professionale più soddisfacente, citava l’azienda innanzi al Tribunale competente chiedendo la condanna della stessa per concorrenza sleale.
Il Tribunale disattendeva le doglianze dell’azienda, mentre la Corte d’appello accoglieva l’impugnativa, accertando l’illiceità della condotta tenuta dalla convenuta con il concorso colposo dei lavoratori e condannando quest’ultima a porre fine a pratiche di sviamento della clientela.
LA DECISIONE DELLA CORTE- Ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che per la configurabilità di atti di concorrenza sleale per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che:
- l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia posta in essere dal concorrente con modalità tali da rivelare l’intenzione di danneggiare il competitor;
- tali operazioni siano poste in essere, in violazione dei principi di correttezza professionale, al fine di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, per procurarsi un vantaggio competitivo indebito;
- assumano rilievo le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può che essere diretto; la quantità e la qualità del personale stornato; la posizione del personale stornato nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili ad una sostituzione dei lavoratori stornati; i metodi adottati per indurre i dipendenti a passare all’impresa concorrente.
Ad avviso del Collegio, infatti, la sottrazione di personale al competitor con mezzi leciti, come nel caso di specie, si fonda anche sul diritto del lavoratore di poter cambiare azienda ed ottenere un’opportunità di crescita.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte, dunque, ha escluso la configurabilità della concorrenza sleale.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 3865 del 2020