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Legittimo il licenziamento del dipendente che pratica stalking ai danni di un collega

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Legittimo il licenziamento del dipendente che pratica stalking ai danni di un collega

Con Sentenza n. 1890 del 28 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il c.d. stalking ai danni di un collega di lavoro integra una giusta causa di licenziamento, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva.

IL FATTO- Un  lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento per giusta causa che gli era stato irrogato per la reiterata condotta di minaccia e molestie – consistente nell’assillante invio di sms e mms e nell’esecuzione di appostamenti e pedinamenti tali da indurre la vittima  a modificare le proprie abitudini di vita – posta in essere nei confronti di una collega, con qui questi aveva avuto una relazione sentimentale finita.

Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso del lavoratore, mentre in secondo grado il Collegio riteneva la legittimità del licenziamento irrogato.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che in caso di licenziamento basato su condotte illecite extra-lavorative, non debba assumere rilievo scriminante la valutazione sull’effettiva potenzialità lesiva delle stesse nel rapporto di lavoro quando i comportamenti siano già di per sé connotati da gravità tale da ledere il vincolo fiduciario.

Ad avviso del Collegio,infatti,  la mancata previsione di tali condotte quale giusta causa di recesso da parte del CCNL di riferimento non è sufficiente a far dichiarare  una declaratoria di illegittimità della sanzione espulsiva. 

Sulla scorta di tali presupposti, dunque,  la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo integrata la giusta causa di recesso per la condotta di stalking da questi tenuta.

Il testo completo della decisione:Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1890 del 2020

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