Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Ai riders dev’essere applicata la disciplina giuridica del lavoro subordinato

  /  Giurisprudenza   /  Ai riders dev’essere applicata la disciplina giuridica del lavoro subordinato

Ai riders dev’essere applicata la disciplina giuridica del lavoro subordinato

Con Sentenza n 1663 del 24 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affermato che la disciplina della c.d. subordinazione (art. 2 del d.lgs. 81/2015) dev’essere applicata anche ai c.d. riders, le cui prestazioni lavorative si svolgono in regime di collaborazione personale e continuativa con modalità di esecuzione  unilateralmente organizzate dal committente.

IL FATTO- Diversi riders, tutti fattorini addetti alla consegna di pasti a domicilio, assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ricorrevano giudizialmente innanzi al competente Tribunale al fine di chiedere l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale di prime cure respingeva la domanda, ritenendo che i ricorrenti non fossero obbligati a dare la propria disponibilità lavorativa per uno dei turni indicati dalla società che, di contro, doveva intendersi come libera di accettare o meno tale disponibilità. Ribaltando la decisione di primo grado, la Corte d’Appello – pur negando la configurabilità della subordinazione – accoglieva la subordinata domanda dei lavoratori, ritenendo applicabile al rapporto intercorso tra le parti l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, avente ad oggetto le c.d. collaborazioni etero-organizzate. 

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Suprema Corte di Cassazione in via preliminare ha ritenuto di non poter aderire alla tesi sostenuta dalla Corte d’Appello per cui il citato art. 2 della legge n 81 avrebbe introdotto un tertium genus con le caratteristiche tanto del lavoro subordinato quanto di quello autonomo, ma contraddistinto da una propria identità.

Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno  chiarito che con tale norma il legislatore ha inteso estendere le tutele previste in caso di subordinazione alle forme di lavoro che – seppur formalmente escluse dall’applicazione dell’art. 2094 c.c. – presentassero gli elementi sintomatici della c.d. etero-organizzazione ( come la personalità e la continuità della prestazione ed il potere organizzativo del committente). Pertanto, la Corte non ha ravvisato alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore di equiparare ai lavoratori subordinati i collaboratori che si trovano nella c.d. “zona grigia” – come nel caso di specie la categoria dei riders –  attesa la sproporzione di forza tra committente e lavoratore che impone un regime di tutela più forte per riequilibrare tale rapporto.

Su tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla società datrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1663 del 2020

css.php