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Legittimo utilizzare un’agenzia investigativa per licenziare il lavoratore assenteista

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Legittimo utilizzare un’agenzia investigativa per licenziare il lavoratore assenteista

 

Con Ordinanza n. 6031 del 4 ottobre 2019, il Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, ha affermato che è legittima, in quanto proporzionata, l’attività di controllo posta in essere dalla società datrice mediante un’agenzia investigativa nei confronti di un lavoratore assenteista.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente innanzi al Tribunale competente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essersi allontanato ripetutamente dal servizio senza permesso, facendosi indebitamente riconoscere la relativa retribuzione. Il lavoratore lamentava l’illegittimità del recesso in quanto la società aveva indebitamente utilizzato un’agenzia investigativa, che ne aveva seguito i movimenti al di fuori dell’ufficio, per venire a conoscenza delle condotte contestategli e poste a fondamento della sanzione espulsiva del licenziamento.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale adito ha affermato, in via preliminare, che il divieto di controllo occulto sancito dallo Statuto dei lavoratori in merito all’attività svolta al di fuori dei locali aziendali, non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare condotte illecite tali da giustificare un licenziamento. 

Ad avviso del Giudice, infatti, tale divieto non opera ancor più nei casi, come quello di specie, in cui l’illecito del lavoratore può integrare un’ipotesi penalmente rilevante come quella della truffa che si configura allorquando il lavoratore attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio svolga un orario di lavoro ridotto, pur percependo per intero il compenso stabilito per la giornata lavorativa completa.
A tal fine il Tribunale ha ritenuto che le modalità di controllo utilizzate dalla società datrice risultassero proporzionate nel delicato bilanciamento tra la tutela dell’interesse della società datrice di reprimere condotte illecite lesive del patrimonio aziendale – prevalente – e l’interesse del lavoratore alla tutela della propria privacy.

Sulla scorta di tanto, dunque, il Tribunale di Padova ha dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore.

Il testo completo della decisione: Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6031del 2019

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