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Licenziamento collettivo, la reintegra scatta solo in caso di violazione dei criteri di scelta

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Licenziamento collettivo, la reintegra scatta solo in caso di violazione dei criteri di scelta

Con Sentenza n. 30865 del 26 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che, nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia affetta da vizi formali si applica la tutela indennitaria, trovando attuazione quella reintegratoria solo in presenza di vizi procedurali che abbiano, in concreto, determinato la violazione dei criteri di scelta.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento collettivo irrogatogli, lamentando che nella comunicazione della società questa avesse omesso di indicare le ragioni per cui era stata limitata la scelta del personale in esubero esclusivamente al reparto del medesimo, dopo che nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità era stata prefigurata una comparazione tra tutti i dipendenti. Mentre il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso del lavoratore, la Corte d’appello, dopo aver accertato l’infungibilità del profilo professionale del ricorrente, riteneva che la predetta condotta si risolvesse in un mero vizio procedurale che non comportava la violazione dei criteri di scelta.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la regolarità delle comunicazioni di apertura e di chiusura della procedura di mobilità ha valore determinante, non in quanto fine a sé stessa, ma in quanto funzionale alla garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori. Ad avviso della Corte, infatti, risulta dirimente accertare se i vizi presentati dalle predette comunicazioni abbiano comportato in una qualche maniera una violazione dei criteri di scelta: qualora si integri quest’ultima ipotesi, si rientra nel novero dei vizi sostanziali, che hanno quale effetto diretto, oltre alla declaratoria di illegittimità del recesso, la reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro; in caso contrario, i vizi presentati dalle comunicazioni hanno natura solo formale, e ciò comporta l’applicazione della tutela meramente indennitaria.

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo che la comparazione con i dipendenti di tutto il complesso aziendale non avrebbe modificato la graduatoria del personale in esubero e non avrebbe, dunque, consentito di evitare il licenziamento del medesimo.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 30865 del 2019

 

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