Illegittimo il licenziamento del lavoratore che non presta consenso alla riduzione della retribuzione
Con Sentenza n. 31527 del 3 dicembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha ritenuto ritorsivo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, quando la crisi aziendale addotta alla base del recesso, seppur effettivamente sussistente, non sia la vera motivazione sottesa al provvedimento espulsivo.
IL FATTO- Una lavoratrice impugna il licenziamento che le era stato irrogato per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di una riorganizzazione volta a rendere più efficiente ed economica la gestione dell’ufficio del personale al quale la stessa era addetta. La ricorrente lamentava che la vera ragione del recesso consistesse nel proprio rifiuto di sottoscrivere, il giorno precedente al licenziamento, un verbale di conciliazione con cui l’azienda proponeva ai dipendenti una riduzione del compenso per i successivi due anni. Il Tribunale di prime cure riteneva la legittimità del licenziamento, mentre la Corte d’Appello accoglieva integralmente il ricorso.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando in toto quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato, preliminarmente, che il licenziamento per ritorsione costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, che comporta la nullità del recesso. In tali circostanze, ad avviso dei Giudici di legittimità, è onere del lavoratore provare che il motivo ritorsivo sia stato l’unico fattore determinante che ha indotto la società ad irrogare il provvedimento.
Atteso che nel caso di specie detta prova risultava ampiamente fornita dalla lavoratrice, a fronte della collocazione temporale dei fatti e della mancata dimostrazione da parte dell’azienda di un nesso fra la ristrutturazione imposta dalla crisi e l’eliminazione della posizione lavorativa, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando il carattere ritorsivo del licenziamento.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 31527 del 2019