Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Infortuni sul lavoro: responsabilità amministrativa della società in caso di prassi aziendali scorrette

  /  Giurisprudenza   /  Infortuni sul lavoro: responsabilità amministrativa della società in caso di prassi aziendali scorrette

Infortuni sul lavoro: responsabilità amministrativa della società in caso di prassi aziendali scorrette

Con Sentenza n. 49775 del 9 dicembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione penale ha affermato che sussiste la responsabilità amministrativa della società per violazione di norme antinfortunistiche laddove  siano dimostrati l’esistenza di una prassi contraria alla legge e l’effettivo vantaggio tratto dall’azienda.

IL FATTO – Un lavoratore che subiva ingenti danni a seguito di un infortunio occorsogli nel proprio stabilimento adiva il competente Tribunale. In primo grado la società datrice non veniva ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo contestato, mentre in secondo grado veniva accertata la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a causa di una prassi aziendale scorretta.

LA DECISIONE DELLA CORTE – La Suprema Corte di Cassazione penale, ribaltando quanto deciso dal Giudice di seconde cure, ha affermato  che per la sussistenza di una responsabilità della società ex d.lgs. n. 231/2001, in capo alla società per reati colposi commessi a causa della violazione della normativa antinfortunistica, è necessaria la prova:

  • dell’interesse, che sussiste quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’azienda, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dello stesso;
  • del vantaggio tratto dall’azienda, che sussiste quando l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’impresa, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il beneficio.

Atteso che nel caso in esame tali prove non erano state date, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società datrice, ritenendo non sussistente la responsabilità amministrativa di quest’ultima ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Il testo completo della decisione: Cassazione Penale., Sentenza n. 49775 del 2019

css.php