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Appalti pubblici: i limiti imposti al subappalto sono contrari alla normativa europea

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Appalti pubblici: i limiti imposti al subappalto sono contrari alla normativa europea

Con Sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che è contraria al diritto comunitario la normativa italiana contemplata dal c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici che limita al 30% la parte dell’appalto che l’aggiudicatario può subappaltare a terzi.

IL FATTO- Un operatore economico veniva escluso da una gara d’appalto pubblico per aver superato il limite del 30% previsto dalla normativa in materia di subappalto. A seguito dell’esclusione, la società proponeva ricorso giudiziale innanzi al Tar competente contro la Stazione appaltante al fine di ottenere la riammissione alla procedura, lamentando l’illegittimità di tale limite. Il Tar adito effettuava un rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia europea (CGUE) se la norma nazionale in materia di appalti pubblici che prevede che il subappalto non possa superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto sia contraria al diritto europeo.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Corte di Giustizia europea, rilevando preliminarmente che la Direttiva n. 2014/24 ha l’obiettivo di garantire il rispetto, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, una serie di principi (quali la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità, trasparenza e libera concorrenza) e che l’istituto del subappalto mira a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, ha ritenuto che anche il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici possa costituire un obiettivo legittimo tale da giustificare una restrizione alle regole fondamentali ed ai principi generali del TFUE.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, quando gli Stati membri intendano effettivamente irrigidire le previsioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici con l’intento di combattere le infiltrazioni criminali nel settore, le deroghe ai principi di matrice comunitaria devono essere necessariamente pertinenti e proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo.

Sulla scorta di tanto, tornando al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il limite di cui alla normativa in questione che vieta in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa corrispondente al 30%, contrasta con le direttive comunitarie.

Il testo completo della decisione:  Corte di Giustizia Europea, Senntenza del 26 settembre 2019

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