Valido il licenziamento irrogato da soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza se successivamente ratificato
Con Sentenza n. 28496 del 06 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il licenziamento irrogato da un soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza della società è pienamente valido se successivamente ratificato dai competenti organi societari.
IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa che gli veniva irrogato dal Direttore del personale della società presso cui il medesimo lavorava. Il ricorrente rilevava, pertanto, l’illegittimità del licenziamento e della precedente contestazione disciplinare, sostenendo che questi fossero stati emanati da un soggetto sprovvisto di legale rappresentanza (atteso che tali provvedimenti non venivano emanati dai soggetti a tanto competenti, ossia dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore delegato).
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che vanno applicati i principi civilistici anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, per cui sussiste anche in questo caso la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza.
Ad avviso del Collegio, infatti, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di recesso proviene da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza della società datrice, l’organo rappresentativo della stessa può efficacemente ratificare il licenziamento intimato, poiché in tale ipotesi si realizza una situazione soggettivamente complessa a formazione successiva, destinata a perfezionarsi con la ratifica del titolare del potere di rappresentanza, in mancanza della quale l’atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la piena validità del recesso a fronte della ratifica dell’operato del Direttore del personale da parte del Consiglio di Amministrazione mediante un successivo verbale.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 28496 del 2019