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Licenziamento illegittimo se comporta la violazione della quota di riserva (categorie protette)

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Licenziamento illegittimo se comporta la violazione della quota di riserva (categorie protette)

Con la Sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha statuito sull’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore occupato obbligatoriamente nell’ambito di una procedura collettiva, quando tale licenziamento comporti la violazione della quota di riserva.

IL FATTO –  Un lavoratore assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’alveo di una procedura collettiva, ritenendo che, a seguito di tale recesso, il datore avesse violato la c.d. quota di riserva prevista  per legge. In primo e secondo grado i Giudici aditi accoglievano il ricorso del lavoratore. Il datore, pertanto, ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE: La Suprema Corte di Cassazione, osservando preliminarmente che nel caso di specie trova applicazione la norma che sancisce l’annullabilità del licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente qualora il numero dei lavoratori rimanenti occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva (art. 10, comma 4,  della legge n. 68/1999), ha confermato quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello aditi.

Infatti, ribadendo che:

  • la ratio della norma in esame è quella di evitare che l’imprenditore, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella propria azienda di personale appartenente alle categorie protette;
  • il legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore al ridimensionamento dell’organico in una situazione di crisi economica e l’interesse dell’assunto obbligatoriamente alla conservazione del posto di lavoro ,ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche in ossequio alla Convenzione ONU per la disabilità;

la Corte ha concluso che nel caso di specie dovesse trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, ha rigettato il ricorso della società datrice, ritenendo illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente per violazione della c.d. quota di riserva.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26029 del 2019

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