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Lavoro a nero: il datore che omette di avvertire il dipendente sui rischi legati alla sicurezza commette reato

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Lavoro a nero: il datore che omette di avvertire il dipendente sui rischi legati alla sicurezza commette reato

Con Sentenza n. 41600 del 10 ottobre del 2019 la Suprema Corte, Sez. Penale, ha ritenuto che il datore di lavoro è responsabile penalmente quando non provveda ad informare i propri dipendenti, anche se prestino la loro attività in nero, sui rischi presenti in azienda e sulle relative procedure di sicurezza da seguire.

IL FATTO – Il titolare di un ristorante veniva condannato alla pena di un’ingente ammenda, poiché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, per non aver provveduto ad informare una cameriera, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro in nero, in ordine: ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all’attività d’impresa in generale; alle procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure previste dalla legge; ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente. La decisione del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale, ha affermato che anche nei rapporti di lavoro avviati senza le prescritte formalità e senza regolarizzazione, il datore ha l’obbligo di informare il prestatore circa i rischi presenti in azienda e le relative procedure di sicurezza da seguire onde non incorrere in detti rischi.

Poiché nel caso di specie:

  • a seguito di un’ispezione, era emerso dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa lavoratrice che questa, pur essendo stata avviata al lavoro, peraltro senza il rispetto delle prescritte formalità, non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e alla evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  • dette comunicazioni rivestono, per il legislatore, fondamentale importanza;

l’omessa informazione non poteva che generare in capo all’imprenditore una responsabilità di natura anche penale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imprenditore, confermando la condanna dello stesso per il reato contestatogli.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Penale, Sentenza n. 41600 del 2019

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