Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Illegittimo il licenziamento successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro se non fondato su ragioni sopravvenute

  /  Giurisprudenza   /  Illegittimo il licenziamento successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro se non fondato su ragioni sopravvenute

Illegittimo il licenziamento successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro se non fondato su ragioni sopravvenute

Con Sentenza n. 24772 del 3 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che il lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro può essere nuovamente licenziato da parte del datore di lavoro solo sulla base di una ragione o motivo diverso e sopravvenuto.

IL FATTO – Una lavoratrice impugnava il licenziamento individuale intimatole da una nota società di telefonia motivato dalla soppressione del posto di lavoro, lamentando che il licenziamento si fondasse sulla medesima ragione del precedente licenziamento collettivo, ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta dal competente Tribunale che aveva ordinato all’azienda di reintegrare anche la lavoratrice. Tanto in primo, quanto in secondo grado, i Giudici competenti ritenevano il licenziamento legittimo: pertanto, la lavoratrice ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, dopo aver analizzato le ragioni poste alla base del licenziamento individuale irrogato alla ricorrente, ha ribadito che poiché il precedente licenziamento collettivo era stato ritenuto illegittimo sulla base di ragioni di ordine sostanziale e non meramente procedurale, la rinnovazione del licenziamento (individuale) sulla base dello stesso motivo risultava inammissibile, poiché ammettere tale possibilità avrebbe vanificato la tutela reintegratoria riconosciuta dalla sentenza di accoglimento dell’impugnativa del licenziamento collettivo. Concludendo, dunque, la Corte ha affermato che:

  • il lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro può essere nuovamente licenziato da parte del datore di lavoro solo sulla base di una diversa ragione giustificatrice;
  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’art. 1344 c.c.

Per tali ragioni, dunque, la Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 24772 del 2019

css.php