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Nel calcolo del comporto per malattia vanno inclusi non solo i giorni festivi ma anche quelli di fatto non lavorati

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Nel calcolo del comporto per malattia vanno inclusi non solo i giorni festivi ma anche quelli di fatto non lavorati

Con Sentenza n. 22928 del 13 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati che cadono durante il periodo di malattia.

IL FATTO – Un lavoratore chiedeva che venisse accertata la illegittimità del licenziamento intimatogli da Poste Italiane S.p.A. per intervenuto superamento del periodo di comporto. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di appello riformava la sentenza, sostenendo che dal periodo di comporto non dovesse essere scomputato quello di congedo richiesto dal lavoratore al fine di assistere un familiare portatore di grave disabilità, atteso che tale congedo era stato autorizzato dall’I.N.P.S. ma la relativa istanza non era stata portata a conoscenza del datore di lavoro. Il lavoratore ricorreva per la cassazione della sentenza.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, confermando l’orientamento consolidatosi in materia, ha ritenuto che:

  • in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto vanno inclusi nel calcolo del periodo tanto i giorni festivi, quanto quelli di fatto non lavorati che cadono durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico;
  • in difetto di prova contraria, dimostrazione che grava sul lavoratore, vi è una presunzione di continuità, in quei giorni, della malattia addotta dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta, derivandone che la prova idonea a smentire tale presunzione di continuità può essere costituita solo dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa.

Per tali ragioni, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro,Sentenza n. 22928 del 2019

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