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Pubblico impiego: la P.A. può liberamente recedere dal contratto durante il periodo di prova

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Pubblico impiego: la P.A. può liberamente recedere dal contratto durante il periodo di prova

Con Sentenza n. 20916 del 5 agosto 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che nel lavoro pubblico contrattualizzato il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, diversamente da quanto accade nel licenziamento.

IL FATTO – Un operatore di polizia di municipale veniva licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava il datore alla reintegra nel posto di lavoro con condanna a quanto dovutogli a titolo di risarcimento del danno e/o retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. La Corte d’Appello di Bari rigettava, in secondo grado, il reclamo proposto dal lavoratore. Questi ricorreva innanzi alla Cassazione, lamentando che il licenziamento fosse illegittimo in quanto sottoscritto dal dirigente (e non adottato dalla Giunta comunale), e che il recesso del datore di lavoro avesse natura ritorsiva e discriminatoria rispetto ad altri dipendenti.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore. Dopo essersi soffermata sul il principio in base al quale, nel lavoro pubblico contrattualizzato, il patto di prova è finalizzato ad accertare sia la capacità tecnica che la personalità del lavoratore e, in genere, l’idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza, ha ribadito che:

  • il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, diversamente da quanto accade nel licenziamento;
  • gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione comunale sono riservati alla esclusiva competenza del personale che riveste la qualifica dirigenziale.

Non ravvisando, nel caso di specie, alcuna illegittimità nel recesso firmato dal dirigente comunale, né alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti in situazioni analoghe, la Corte ha rigettato in toto il ricorso del lavoratore.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro,Ordinanza n. 20916 del 2019

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