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È nullo il contratto di somministrazione in caso di genericità della causale

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È nullo il contratto di somministrazione in caso di genericità della causale

Con Ordinanza n. 23921/2019 del 25 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che la nullità del contratto di somministrazione prevista per il caso di difetto di forma scritta si estende anche alla genericità della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

IL FATTO – Il Tribunale di Bologna, pur ritenendo legittima l’apposizione del termine ai contratti intercorsi tra il lavoratore e l’Agente della riscossione, riteneva generica la causale apposta al contratto di somministrazione di lavoro (esigenze di lavoro aggiuntivo) e, pertanto, lo dichiarava nullo condannando la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora e fino al ripristino del rapporto. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.

Ricorreva per cassazione l’Agente della riscossione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, dopo essersi soffermata sulla disciplina applicabile al contratto di somministrazione, ha affermato che:

  • alla genericità della causale apposta al contratto di somministrazione consegue, come statuito dai Giudici di merito, la costituzione del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice;
  • per il principio ormai pacifico in materia in tema di somministrazione di lavoro, la sanzione di nullità del contratto, prevista in caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha rigettato in parte qua il ricorso del datore.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro,Ordinanza n. 23921 del 2019

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