Il licenziamento irrogato al rientro dalla malattia ha natura ritorsiva
Con Ordinanza n. 23583 del 23 settembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha ritenuto la natura ritorsiva del licenziamento intimato al lavoratore a seguito al rientro da un lungo periodo di malattia.
IL FATTO – La Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull’impugnativa del licenziamento irrogato ad un lavoratore, dichiarava la nullità del licenziamento perché intimato per ritorsione e condannava la società datrice a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni.La società datrice di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dai Giudici di secondo grado, ha affermato la natura ritorsiva del licenziamento determinato esclusivamente dal motivo illecito determinante di cui all’art. 1345 c.c. Ad avviso della Corte infatti, l’onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro deve gravare sul dipendente, che può assolverlo con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia.
Poiché, nel caso di specie, l’onere veniva assolto dimostrando due circostanze, e cioè:
l’infondatezza delle motivazioni poste a presidio della insussistente riorganizzazione aziendale;
la coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dalla malattia;
la Corte ha concluso per la natura ritorsiva del recesso.
Sulla base di tali presupposti, dunque, il Collegio ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto del dipendente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.
Testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 23583 del 2019