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Bandi, concorsi e graduatorie AFAM: guida ai ricorsi

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Bandi, concorsi e graduatorie AFAM: guida ai ricorsi

Ai sensi delle vigenti normative, per il reclutamento a tempo determinato del personale docente presso le Istituzioni (Accademie, Conservatori e ISSM, ISIA) del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) e, cioè, per individuare il docente in diritto ad assumere un determinato incarico (di durata annuale e su posto libero e vacante), si procede via via attingendo per ciascuna disciplina d’insegnamento:

a) preliminarmente, dalle graduatorie nazionali (nell’ordine ex Legge n. 143/2004; poi ex Legge n. 128/2013; ed infine ex Legge 205/2017) scorrendole sino all’esaurimento;

b) in subordine, dalle graduatorie d’Istituto, cioè quelle graduatorie autonomamente predisposte dalle singole Istituzioni a seguito di un’apposita procedura selettiva pubblica (concorso).

Per l’anno accademico 2023/24 sono state introdotte regole che divergono parzialmente dallo “schema” illustrato in questa scheda. Si rimanda, dunque, ad una diversa scheda per i necessari approfondimenti.


Come abbiamo già avuto modo di spiegare qui, con riguardo alla tutela giudiziaria nell’ipotesi di graduatorie nazionali (lett. a) bisogna distinguere due ipotesi.

  • Se il candidato è stato escluso o si è visto attribuire un punteggio sottostimato in ragione di una scorretta valutazione della Commissione Giudicatrice (es. mancato computo di un anno di servizio o di un titolo di studio) in fase di applicazione delle disposizioni contenute in seno all’avviso di selezione (bando), il giudizio va incardinato innanzi al Giudice civile del Lavoro, senza termini di decadenza (si seguono, pertanto, le regole civilistiche per le quali il diritto che si intende far valere in giudizio si prescrive nel termine di 10 anni da quando è sorto…anche se sarebbe opportuno agire entro 5 anni per ragioni prudenziali). È demandata altresì Tribunale civile, Sezione Lavoro, la giurisdizione per tutte le operazioni che conseguono alla pubblicazione della graduatoria definitiva e che riguardano l’assunzione e le varie fasi del rapporto lavorativo. Pertanto, quando la Pubblica Amministrazione non provveda a scorrere la graduatoria o commetta delle illegittimità nello scorrimento di quest’ultima, andrà adito: il Tribunale civile, in primo grado; la Corte d’Appello territorialmente competente, in secondo grado; infine, la Suprema Corte di Cassazione per il terzo ed ultimo grado di giudizio.
  • Se, invece, il candidato è stato escluso a causa di una disposizione contenuta in seno all’avviso di selezione (bando), il giudizio dovrà essere incardinato davanti al Giudice Amministrativo o, in alternativa, andrà esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni (termine a pena di decadenza) dalla pubblicazione del relativo bando.

Riepilogando, allorquando il candidato intenda “denunciare”:

vizi concernenti l’assunzione (o la mancata assunzione) dovrà rivolgersi al Tribunale ordinario civile (Sezione Lavoro);
vizi di legittimità che riguardano le procedure concorsuali dovrà, in primo grado, adire (con ricorso) il Tribunale amministrativo regionale competente;
sempre e in ogni caso avvalendosi del necessario supporto di un Avvocato specializzato in materia.


Diversamente, con riguardo alla tutela giudiziaria nell’ipotesi di graduatorie d’Istituto (lett. b), trattandosi di graduatorie stilate a seguito di un vero e proprio concorso, se il candidato è stato escluso o ritenga leso un proprio diritto/interesse in ragione di una scorretta valutazione operata della Commissione Giudicatrice, il giudizio dovrà essere incardinato innanzi al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del relativo bando, graduatoria o altro atto lesivo adottato Pubblica Amministrazione.

Si precisa che anche le attività che riguardano la valutazione e la predisposizione di una graduatoria possono essere censurate davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il predetto termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto/degli atti ritenuto/i lesivo/i (es. verbali di valutazione dei candidati e/o la graduatoria)  o, in alternativa, andrà esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 120 giorni.

Il termine di 60/120 giorni per impugnare decorre:

dalla pubblicazione del bando, se si vuole impugnare quest’ultimo;
dallo svolgimento della prova, se si vuole denunciare un’irregolarità rilevata nel corso della prova;
dalla pubblicazione della graduatoria, se s’intende impugnare quest’ultima.
Con riguardo alla competenza territoriale del Giudice da adire va precisato che: si tratterà del TAR Lazio, sede di Roma, se il concorso è bandito da un’Amministrazione statale; negli altri casi, del TAR competente in ragione del Comune in cui ha sede l’Amministrazione che ha bandito la procedura (esempio: Accademia Belle Arti di Napoli, TAR Campania – Napoli).


Alla luce di tali sintetiche indicazioni, il candidato che intenda agire in giudizio per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie AFAM può impugnare:

le graduatorie nazionali stilate ai sensi della legge n. 128/2013 entro il termine finale del 28 novembre 2024;
le graduatorie nazionali stilate ai sensi della legge n. 205/2017 entro il termine finale del 30 novembre 2028;
le relative graduatorie d’Istituto stilate a seguito di apposite procedure selettive entro il termine finale di 60/120 giorni dalla pubblicazione del bando (se ritenuto lesivo) oppure della graduatoria (se ritenuta scorretta).


Sui settori Scuola e AFAM, si segnalano alcuni contenuti di possibile interesse:

  • guida operativa sui concorsi scuola del 2020;
  • guida operativa su concorsi e graduatorie;
  • guida operativa su mobilità territoriale e professionale;
  • guida operativa a tutela del precariato.

Da anni lo Studio Legale Leotta (attivo su tutto il territorio nazionale) si occupa di ogni tipologia di controversia connessa allo svolgimento di procedure concorsuali, patrocinando dinanzi a tutte le Magistrature in ambito amministrativistico (TAR – Consiglio di Stato) e lavoristico (Tribunale – Corte d’Appello – Suprema Corte di Cassazione) e supportando il Cliente in ogni sua specifica esigenza (dalla formulazione di un parere alla difesa processuale).

A differenza di altre realtà operanti nel settore, lo Studio Legale Leotta non organizza ricorsi collettivi attraverso “inviti” (di vario genere) all’adesione rivolti al pubblico senza tuttavia escludere l’evenienza che, laddove tecnicamente possibile, possa essere assunta la difesa di gruppi omogenei e precostituiti di ricorrenti.

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