Provvedimenti illegittimi del datore di lavoro: non tutti costituiscono una giusta causa di dimissioni del lavoratore.
Con Ordinanza n. 22288 del 5 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha affermato che non tutti i comportamenti illegittimi del datore di lavoro sono idonei ad integrare una giusta causa di dimissioni del lavoratore.
IL FATTO – Un funzionario di banca, dopo essersi dimesso, conveniva in giudizio il datore lamentando che il comportamento di quest’ultimo fosse ‘frutto di un disegno complessivo finalizzato alla sua emarginazione ed estromissione dall’azienda’ e chiedeva il risarcimento di ingenti danni patrimoniali (perdita di chances) e non patrimoniali alla salute. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che i vari provvedimenti (disciplinari e non) adottati dalla banca, seppure risultati in gran parte illegittimi, non avevano carattere offensivo e trovavano comunque fondamento in obiettive circostanze che ne avevano giustificato l’adozione. Il lavoratore adiva la Suprema Corte di Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Corte ha rigettato il ricorso per mancanza di prova dell’intento persecutorio nel comportamento del datore di lavoro.
Infatti, ad avviso del Collegio, i provvedimenti denunciati (di sospensione temporanea dal lavoro e di trasferimento del dipendente) non mostravano alcun carattere persecutorio, ingiurioso od offensivo, né si basavano su fatti pretestuosi.
Pertanto, anche se tali provvedimenti erano stati anche giudicati per varie ragioni illegittimi nei precedenti gradi di giudizio, ad avviso della Corte non configuravano una giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, che non aveva diritto ad alcunché.
Sulla base di tali ragioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22288 del 2019