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Quando un lavoro è subordinato?

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Quando un lavoro è subordinato?

La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 22293 del 5 settembre 2019, ritorna sugli elementi distintivi del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo.

Sulla scia di una giurisprudenza (di merito e di legittimità) abbondantemente consolidata, la Suprema Corte ha ribadito e chiarito i “parametri” da utilizzare al fine di individuare la reale natura di un rapporto lavorativo e, pertanto, l’eventuale ricorrere della subordinazione.

In tal senso, gli Ermellini hanno evidenziato come l’eterodirezione (e, cioè, la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro) non debba ritenersi esclusa neppure al ricorrere di eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui possa godere il dipendente. 

Tale concetto è stato affermato avendo riguardo a prestazioni di natura intellettuale, professionale o, comunque, di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, con riferimento a prestazioni lavorative estremamente elementari e ripetitive, predeterminate nella modalità di esecuzione e che, proprio per tali caratteristiche, non richiedono l’esercizio di un potere direzionale costante.

A corollario di ciò, proprio in relazione alle ipotesi in cui, a causa delle peculiarità delle mansioni, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, la Suprema Corte ha riferito della necessità di servirsi di criteri c.d. “complementari” e “sussidiari”.

Tra i criteri citati troviamo la tipologia di collaborazione, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e l’assenza, in capo al lavoratore, di una pur minima struttura imprenditoriale.

Ebbene, tali elementi, seppur privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente quali indizi probatori della subordinazione e, dunque, palesarsi quali elementi rivelatori della reale natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22293 del 2019.

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