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Il lavoratore che assiste un disabile non può essere trasferito in altra sede della stessa unità produttiva

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Il lavoratore che assiste un disabile non può essere trasferito in altra sede della stessa unità produttiva

Con Ordinanza n. 21670 del 23 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha stabilito che la regola dell’inamovibilità del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera anche nel caso in cui il trasferimento sia in altra sede della medesima unità produttiva.

IL FATTO – In riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Ancona respingeva la domanda con cui una lavoratrice chiedeva che venisse accertata l’illegittimità del proprio trasferimento a seguito del provvedimento del datore di lavoro in spregio alla regola dell’inamovibilità del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente. La Corte di appello affermava che lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non fosse tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza al soggetto convivente disabile. Con riguardo alla violazione delle norme collettive in materia, rilevava che il consenso della persona da trasferire fosse necessario soltanto nel caso di un vero e proprio trasferimento. La lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE CIVILE – Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per il quale:

  • il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente deve operare ogni volta che muta definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione;
  • il divieto deve essere fatto valere anche nell’ambito della stessa unità produttiva comprendente uffici dislocati in luoghi diversi.

Alla luce di tale principio, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso, rimettendo la causa alla Corte di appello competente per una nuova valutazione della fattispecie in esame.

Testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21670 del 2019

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