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Sanzioni disciplinari: il principio di proporzionalità prevale sulla contrattazione collettiva

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Sanzioni disciplinari: il principio di proporzionalità prevale sulla contrattazione collettiva

Con Ordinanza n. 18195 del 5 luglio 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che il divieto imposto ai portalettere di distruggere il materiale postale rappresenta una norma fondamentale per la corretta esecuzione del servizio postale la cui violazione può determinare un grave pregiudizio per il concessionario del servizio e legittimare il licenziamento del lavoratore per giusta causa.

IL FATTO – Una dipendente di Poste Italiane S.p.a. veniva licenziata dopo essere stata arrestata per aver gettato, insieme ad altra dipendente, in un luogo deputato allo smaltimento della carta, circa 20 kg di materiale pubblicitario che avrebbe dovuto consegnare. Il Tribunale di primo grado dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogatole in violazione di specifiche norme aziendali, ritenendo che il comportamento della lavoratrice dovesse essere punito con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e, pertanto, ordinava la reintegra nel posto di lavoro della dipendente e condannava la società al risarcimento dei danni. In sede di appello, la Corte confermava la sentenza di primo grado. Poste Italiane ricorreva in Cassazione avverso tale decisione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE CIVILE – La Corte di Cassazione, riformando la sentenza di secondo grado, ha affermato che in materia disciplinare, ai fini dell’apprezzamento della giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva.

Con riguardo al caso specifico ha, dunque, ritenuto che:

  • il divieto imposto al portalettere di distruggere il materiale postale, anche nel caso in cui esso sia danneggiato o in eccedenza, è una norma fondamentale per la corretta esecuzione del servizio postale universale, la cui violazione aveva determinato nel caso in esame un grave pregiudizio per Poste Italiane nella qualità di concessionario del servizio postale;
  • in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, rileva ogni comportamento del dipendente tanto grave da denotare ‘una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti’ in grado di ‘scuotere la fiducia del datore di lavoro’ e ‘far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali’.

Su tali premesse, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando con rinvio alla competente Corte di appello affinché questa, alla luce di tali principi, rinnovasse la valutazione sulla congruità del licenziamento della dipendente, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18195 del 2019

 

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