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Precariato pubblica amministrazione: o immissione in ruolo o risarcimento del danno

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Precariato pubblica amministrazione: o immissione in ruolo o risarcimento del danno

La Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza emessa in data 8 maggio 2019 a definizione causa C-494/17, ha chiarito nuovamente che il danno susseguente all’utilizzo abusivo del contratto a termine da parte di una pubblica amministrazione (e cioè oltre i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale)  può essere ristorato in due modi alternativi: o “stabilizzando” il lavoratore (e, cioè, assumendolo a tempo indeterminato: la cosiddetta immissione in ruolo) oppure con la corresponsione di una indennità a titolo, per l’appunto, risarcitorio.

 

Ciò discende discende dalla clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro del 1999, che impone agli Stati Membri dell’Unione Europea di adottare, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, almeno una delle misure in essa elencate. Conseguentemente, la clausola lascia al legislatore nazionale la libertà di scegliere il mezzo per conseguire l’obiettivo, dando la possibilità, in ragione del ruolo centrale assegnato alla stabilità dell’impiego nella tutela dei lavoratori, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché prevedendo, quale misura alternativa, il riconoscimento di un’indennità meramente risarcitoria. Ciò in quanto, al fine di sanzionare adeguatamente l’illegittima condotta datoriale che si concretizzi in un ricorso abusivo alla stipula di contratti a termine, non risulta richiesto un cumulo di misure: una normativa nazionale che preveda la stabilizzazione futura dei dipendenti pubblici, senza risarcimento del danno, costituisce misura proporzionata e sufficientemente energica per dissuadere dall’abusivo ricorso a tale tipologia di contratti.

Pertanto, con la sentenza in discussione, i Giudici concludono sostenendo che il diritto dell’UE non impone la previsione, all’interno dell’ordinamento nazionale, di un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, la CGUE ha quindi sostenuto l’adeguatezza della misura della cosiddetta “stabilizzazione” (immissione in ruolo) integrata dal riconoscimento, ai fini del calcolo della retribuzione, dell’anzianità maturata in forza della successione dei contratti a termine, senza la corresponsione di un ulteriore risarcimento del danno.

 

Il testo completo della decisione: Corte di Giustizia Europea, Sentenza 8 maggio 2019 nella causa n. C-494-17

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