Se il datore di lavoro viola gli obblighi di sicurezza deve risarcire il danno
Con Ordinanza n. 17129 del 26 giugno 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto in parte il ricorso di una lavoratrice ritenendo che il datore di lavoro avesse violato il generale obbligo di sicurezza nei confronti della dipendente, addetta a mansioni di rilevante impegno fisico.
IL FATTO – Una dipendente di Poste Italiane S.p.a., che per molti anni era stata addetta allo smistamento della corrispondenza e di tracciatura delle raccomandate, ricorreva innanzi al Tribunale competente chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’ingente somma di denaro a titolo di danno biologico per violazione degli obblighi di protezione nei propri confronti.
La lavoratrice impugnava la sentenza sfavorevole del Tribunale innanzi alla competente Corte di appello, che accoglieva in parte l’appello condannando Poste Italiane S.p.a. al risarcimento dei danni: nel corso del giudizio era emerso un danno all’integrità psico-fisica della dipendente nella misura del 35% dovuto allo svolgimento, per oltre quindici anni, di mansioni consistenti nella movimentazione manuale di pacchi.
Avverso tale decisione la società ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, che i Giudici di secondo grado non avessero tenuto in conto le precauzioni adottate dal datore di lavoro al fine di evitare il pregiudizio all’integrità psico-fisica della ricorrente, né la circostanza per la quale quest’ultima diversi anni addietro aveva richiesto il riconoscimento della pensione di invalidità per infermità non dipendenti da causa di servizio.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – Partendo dai principi in materia di responsabilità civile per malattia professionale derivante dalla violazione degli obblighi di sicurezza – che non impongono al datore l’adozione di determinate e specifiche misure di protezione, ma misure adeguate alla specificità del caso a seconda della ‘diligenza ritenuta esigibile’ – la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Poste Italiane S.p.a., confermando quanto già stabilito dalla Corte di appello.
In particolare, il Collegio giudicante ha rilevato la mancata adozione da parte del datore di lavoro di un provvedimento di esenzione dalla movimentazione manuale di pacchi a seguito dell’accertamento, da parte della Commissione medica competente, dell’inidoneità della lavoratrice a svolgere mansioni gravose.
Ad avviso della Corte, infatti, Poste Italiane S.p.a.:
- aveva illegittimamente tollerato ‘lo svolgimento di mansioni di rilevante impegno fisico da parte della dipendente’ per anni, pur essendo a conoscenza della suddetta inidoneità della lavoratrice;
- in sede di giudizio non aveva neppure dato prova di aver adottato misure volte a prevenire l’aggravamento della patologia lombare sofferta dalla dipendente, dimostrando così di aver agito in violazione del generale dovere di sicurezza che incombe sul datore di lavoro.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17129 del 2019