Concorsi pubblici: guida pratica per i ricorsi
Secondo quanto previsto dalla Costituzione (art. 97, comma 3), agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.
Ciò significa che, in linea tendenziale, ogni pubblica amministrazione individua i soggetti da reclutare (assumere) per far fronte al proprio fabbisogno di personale all’esito di specifiche procedure selettive denominate “concorsi” (spesso, con il medesimo significato, si usa anche la perifrasi “procedure concorsuali”.
Quanto alle tipologie di procedura in ipotesi attivabili, le pubbliche amministrazioni hanno diverse opzioni di scelta: il concorso per esami, quello per titoli, quello per titoli ed esami ed il corso-concorso. Mentre il concorso per esami prevede lo svolgimento di prove ad hoc differenziate a seconda dei profili professionali da selezionare, il concorso per titoli contempla unicamente la valutazione dei titoli in possesso dei partecipanti. La terza tipologia, ossia il concorso per titoli ed esami, richiede la valutazione dei titoli in via preliminare allo svolgimento delle prove scritte. Infine, il corso-concorso, riservato di norma alla selezione di funzionari e dirigenti, consiste nella formazione di una graduatoria per l’accesso ad un corso di preparazione presso lo SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) e ad un successivo tirocinio presso un’amministrazione pubblica o privata, al termine del quale l’aspirante dovrà sostenere un esame finale.
La procedura concorsuale, di norma, prevede lo svolgimento di tre distinte fasi.
La prima fase ha ad oggetto la predisposizione e la pubblicazione del cosiddetto “bando” e, cioè, dell’atto amministrativo generale con il quale la pubblica amministrazione rende nota l’esistenza di un concorso pubblico invitando i soggetti in possesso dei requisiti richiesti a parteciparvi nonché disciplinando e scandendo i vari momenti del suo svolgimento. Nella stesura di un bando la pubblica amministrazione deve sempre rispettare le indicazioni contenute nella normativa nazionale sui concorsi pubblici (D.lgs. 165/2001 e D.P.R. 487/1994).
Nell’ottica del soggetto che intenda prendere parte ad un concorso assume estrema importanza verificarne in tempi rapidi il contenuto. Ed infatti il bando potrebbe contenere una o più norme che, in ipotesi, penalizzino l’aspirante candidato o, addirittura, gli impediscano finanche la partecipazione alla procedura. Tuttavia, laddove tali effetti siano ritenuti frutto di una (o più) statuizioni illegittime, il candidato ha il diritto di censurare il bando dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella parte in cui esso determina una supposta lesione dell’interesse del candidato (o aspirante tale).
La seconda fase della procedura ha invece ad oggetto la valutazione dei candidati, a seconda dei casi, sulla base dei loro titoli o dell’esito delle prove o ancora di entrambi (a seconda che si tratti di concorsi per titoli, per esami o per titoli ed esami).
La terza ed ultima fase attiene alla cristallizzazione dei risultati dell’attività di valutazione all’interno di un atto formale denominato “graduatoria”.
Anche le attività di valutazione e di predisposizione della graduatoria possono essere censurate dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il predetto termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto/degli atti ritenuto/i lesivo/i (ad esempio i verbali di valutazione dei candidati e/o la graduatoria). E’ previsto un secondo grado (d’appello) dinanzi al Consiglio di Stato.
Pertanto, ricapitolando, il termine (60 giorni) per impugnare decorre:
– dalla pubblicazione del bando, se è questo atto che si vuole impugnare;
– dallo svolgimento della prova, se si vogliono denunciare irregolarità rilevate nel corso della stessa;
– dalla pubblicazione della graduatoria, se oggetto dell’impugnativa è quest’ultimo atto.
Se il concorso è bandito da una amministrazione statale, il TAR competente territorialmente è quello del Lazio, sede di Roma. Negli altri casi la competenza è stabilità in ragione del Comune in cui ha sede l’amministrazione che ha bandito la procedura.
Il Tribunale civile, Sezione Lavoro, è invece titolare della giurisdizione per tutte le operazioni che susseguono alla pubblicazione della graduatoria definitiva e che riguardano l’assunzione al lavoro e le varie fasi del rapporto. Pertanto, è tale Tribunale a dover esser adito allorquando la pubblica amministrazione non proceda a scorrere la graduatoria o commetta delle illegittimità nello scorrimento della stessa. Sono previsti ulteriori due gradi di giudizio; il secondo, d’appello, innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente ed il terzo dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Quindi laddove si intendano denunziare i vizi di legittimità riguardanti le procedure concorsuali bisognerà, in primo grado, adire (con ricorso) il Tribunale amministrativo regionale competente, mentre per quelli concernenti l’assunzione (o la mancata assunzione) bisognerà rivolgersi al Tribunale ordinario civile (Sezione Lavoro); in entrambi i casi, naturalmente, sarà ovviamente necessario il supporto di un avvocato.
Per quanto riguarda le procedure selettive nell’ambito dei settori Scuola e AFAM, si segnalano alcuni contenuti di possibile interesse:
- guida operativa sui concorsi scuola del 2020;
- guida operativa sui concorsi in ambito AFAM;
- guida operativa sui concorsi in ambito AFAM per il 2023/24.
Lo Studio Leotta si occupa anche di controversie in materia di bandi, concorsi e appalti.
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